Perchè devo scegliere una polizza tutela legale?

Le polizze di responsabilità civile professionale, in base all’art. 1917, pagano le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato nei limiti del quarto della somma assicurata ed a discrezione della compagnia che farà uno studio di fattibilità per valutare se andare a causa con la controparte oppure pagare subito il danno economico.

In ambito civile possiamo dunque dire che le spese legali vengono pagate dalla compagnia che assicura la responsbailità civile del professionista.

Cosa succede però nel caso di procedimento penale?

Nel caso in cui il professionista viene coinvolto in un procedimento penale la compagnia di assicurazioni non intereverrà poichè la condanna può essere o pecuniaria(sanzione) o detentiva(carcere), entrambi casi in cui la compagnia non può e non ha interesse a sostituirsi al professionista. Per questo motivo avere una polizza tutela legale è di fondamentale importanza.

Cosa assicura una polizza di tutela legale?

  • le spese per l’intervento di un legale;
  • le spede per l’intervento di un legale domiciliatario;
  • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico;
  • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
  • le spese conseguenti ad una transazione;
  • le spese per il contributo unificato;
  • le spese di giustizia in sede penale;
  • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
  • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
  • le spese per il tentativo di concilazione (D.Lgs. 28/210);
  • le spese per la negozziazine assistita obbligatoria (D. L. n.132/2014);
  • le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Caratteristiche

Rimborso delle spese legali

 

Difesa in ambito penale per vertenze/controversie attinenti allo svolgimento dell’attività Professionale.

Libera scelta del legale

 

Possibilità di scegliere liberamente il legale senza limite territoriale 

Massimale a scelta fino a € 100.000

 

Il massimale scelto è da intendersi per sinistro e illimitato per anno.

Franchigia a scelta

 


Possibilità di applicare una franchigia di € 1.500 sulla copertura Base o Completa

Quali sono le casistiche assicurate?

Attività professionale Base
  1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
  2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
  3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo
    restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
  4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C.
  5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
  6. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
  7. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all’attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato.
Attività professionale completa
  1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 
  2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
  3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
  4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. (per le modalità si rimanda alle Condizioni di assicurazione);
  5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza
    di R.C. non è operante per la fattispecie in esame;
  6. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui il Professionista svolge la sua attività;
  7. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi strettamente attinenti all’attività esercitata stipulati dal Professionista assicurato;
  8. le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere;
  9. le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all’accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;
  10. le controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di
    servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente – Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00.
    Sono incluse anche le eventuali opposizioni ai decreti ingiuntivi promossi dai fornitori, esclusivamente nei casi in cui venga contestata dal Contraente la presunta violazione da parte del fornitore del rapporto contrattuale.
Estensione opzionale (solo per Attività professionale completa)

“Opposizione alle sanzioni amministrative”
Opposizione verso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie di importo pari o superiore a Euro 1.000,00.

Questa garanzia è indispensabile per chi svolge attività all’interno del Decreto Rilancio o D.L.vo 81/2008

Estensione - Decreto legislativo 81/2008 (salute e sicurezza)

Gli oneri indennizzabili, valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ambito dell’attività professionale, per:

  1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
  2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza
    di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
  3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
  4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
  5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
  6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
  7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale
    entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Estensione - Decreto legislativo 193/2007 (alimenti)

Gli oneri indennizzabili operano per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell’ambito dell’attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

  1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
  2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
  3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo
    restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
  4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
  5. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione
    dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale
    entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Estensione - Decreto legislativo 152/2006 (smaltimento rifiuti)

Gli oneri indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell’ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell’ambito dell’attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

  1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
  2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
  3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
  4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Estensione - Decreto legislativo 196/2003 (privacy)

Gli oneri indennizzabili operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati al Contraente con espressa nomina scritta, nell’ambito dell’attività professionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

  1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
  2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
  3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art.
    1917 Cod.Civ. gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile;
  4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza
    di R.C. non è operante per la fattispecie in esame.

 

Quali spese paga la polizza?

  • le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
  • le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
  • le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00.;
  • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
  • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance;
  • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
  • le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance;
  • le spese di giustizia;
  • le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie;
  • Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
  • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

Principali esclusioni

Le garanzie sono escluse per:
  1. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
  2. controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l’uso di
    veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti
    soggetti all’assicurazione obbligatoria;
  3. controversie derivanti dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
  4. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
  5. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto
    previsto per le controversie contrattuali con i fornitori
  6. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione
    Previdenziali e Sociali
  7. controversie in materia di diritto tributario, fiscale in relazione alla
    difesa nei procedimenti penali;
  8. controversie contrattuali con Europ Assistance;
  9. controversie contrattuali compreso il recupero crediti.

 

Perchè devo stipulare una polizza tutela legale?

  • Le polizze di responsabilità civile professionale non pagano le spese legali in ambito penale e amministrativo
  • Se la compagnia che assicura la tua responsabilità civile professionale decide di non pagare il sinistro perchè non in garanzia saresti scoperto anche per il pagamento delle spese legali in ambito civile

La polizza tutela legale invece:

  • Paga le spese legali in ambito penale
  • Paga le spese per opporti a sanzioni amministrative
  • Paga le spese per chiamare in causa la compagnia della polizza rc professionale nel caso su indicato.

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