Caratteristiche

Spese legali

 

Questa polizza funziona a rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia per la tutela legale del ingegnere. 

Scelta del legale

 

L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Massimale

 

Possibilità di scegliere un massimale da 10.000 a 50.000 € per sinistro senza limite annuo

Franchigia


Possibilità di scegliere 4 tipi di franchigie: 0, 500, 1000 o 2000 €

Quali sono le casistiche assicurate?

Garanzia Base
  1. difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
  2. difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione
    opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato o il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
  3. azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; è compresa l’attività di consulenza in sede penale finalizzata
    alla proposizione di querela da parte dell’Assicurato con il limite di € 1.000,00;
  4. difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di
    Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale,
    l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola
    costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice di RC , fino ad un massimo di € 3.000. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo
    comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la
    fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.
Garanzia Contrattuale
  1. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività. La presente garanzia si intende riferita all’immobile
    sito all’indirizzo indicato in polizza;
  2. le controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro. La garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (esclusivamente ricorsi al TAR);
    7. controversie individuali di lavoro con i soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, di cui al D. L. 112/08 e successive modifiche ed integrazioni;
  3. controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dal contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 500,00;
  4. controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all’esercizio dell’attività del contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 500,00;
  5. controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 500,00;
  6. recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di 2 (due) denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell’eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse dalla Società in sede stragiudiziale, né di quelle
    eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati dalla Società.
Garanzia recupero crediti Giudiziale

Opzione 1
Recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insorgano edebbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le
prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
La prestazione viene garantita con il limite di ulteriori 3 (tre) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.
Entro il limite di sinistri stragiudiziali, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno) sinistro insorto in ciascun anno assicurativo,
sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

Opzione 2
Recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le
prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.
La prestazione viene garantita con il limite di ulteriori 8 (otto) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo.
Entro il limite di sinistri stragiudiziali, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente a 2 (due) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo,
sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).

Garanzia pacchetto sicurezza
  1. Opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria
    Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000. Tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti
    disposizioni normative:
     Decreto Legislativo n. 81/200 8(Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) in materia di tutela della salute e
    sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
     Decreto Legislativo n. 101/2018 (GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) in tema di
    tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, norme analoghe e successive
    integrazioni;
     Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
     Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in
    materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni;
     Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
    delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni.
     Decreto Legislativo n. 472/1997 (Riforma fiscale e tributaria) norme analoghe e successive integrazioni.
Garanzia Decreto Rilancio

E’ compresa l’opposizione alle sanzioni amministrative derivanti da false attestazioni o asseverazioni infedeli previste dal D.lgs. 34/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Quali spese paga la polizza?

  • le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso
    delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
    Pagina 6 di 12 Interna
  • le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
  • le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
  • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
  • le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
  • le spese per il contributo unificato;
  • le spese di giustizia in sede penale;
  • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
  • gli oneri relativi alla registrazione ed alla notifica di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
  • le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
  • le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
  • le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Principali esclusioni

Le garanzie sono escluse per:
  1. danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
  2. fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
  3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell’Assicurato;
  4. materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
  5. controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo doveespressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
  6. controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in polizza;
  7. controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili, ad eccezione del caso in cui la compravendita o la costruzione di immobili siano l’attività
    principale del contraente.
  8. vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
  9. vertenze contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
  10. controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
  11. controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
  12. controversie riguardanti azioni di sfratto;
  13. controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
  14. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
  15. le spese relative a professionisti non iscritti nell’apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
  16. controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
  17. controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
  18. di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’ltalia;
  19. controversie di qualsiasi natura derivanti da violazione di norme di legge;
  20. controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500.


Alcuni esempi di sinistri coperti da questa polizza per il decreto rilancio

L’agenzia delle entrate, a seguito di verifica su perizia asseverata riguardo alla classificazione energetica, può riscontrare gravi irregolarità e pertanto procedere al recupero del bonus erogato. Il cliente chiede i danni al professionista che a sua volta denuncia il sinistro alla sua compagnia di RC ma la copertura viene rifiutata. Il professionista è quindi costretto ad utilizzare un legale per chiamare in causa la sua compagnia di RC.

A seguito di perizia asseverata depositata, viene riscontrata una violazione di tipo penale, vale a dire la falsa certificazione. Si avvia a carico del professionista un procedimento penale per delitto doloso.

Viene inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.000 a € 100.000 al professionista per presunte irregolarità inerenti alla perizia su Superbonus 110%. In questo caso il professionista dovrà impugnare il provvedimento sanzionatorio.

Perchè devo stipulare una polizza tutela legale?

  • Le polizze di responsabilità civile professionale non pagano le spese legali in ambito penale e amministrativo
  • Se la compagnia che assicura la tua responsabilità civile professionale decide di non pagare il sinistro perchè non in garanzia saresti scoperto anche per il pagamento delle spese legali in ambito civile

La polizza tutela legale invece:

  • Paga le spese legali in ambito penale
  • Paga le spese per opporti a sanzioni amministrative
  • Paga le spese per chiamare in causa la compagnia della polizza rc professionale nel caso su indicato.

Compila il form qui di seguito per ricevere la tua quotazione in pochi secondi





    Messaggio pubblicitario con finalità promozionale 

    Prima della sottoscrizione leggere la documentazione precontrattuale che invieremo per email compilando il form sopra oppure cliccando scarica qui in basso

    Condizioni di assicurazioni

    Contiene tutte le informazioni utili a capire il funzionamento della polizza

    Scarica

    Documento informativo precontrattuale

    Documento di approfondimento aggiuntivo al documento condizioni

    Scarica

    Contattaci siamo qui per consigliarti al meglio

    Hai bisogno del nostro aiuto durante la compilazione del questionario? Hai bisogno della nostra consulenza tecnica?

    Telefona

    Chiama

    Whatsapp

    Chatta

    Videochiamata

    Scopri come

    Invia Email

    Clicca qui