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L’Agenzia delle Entrate da alcuni chiarimenti in merito al tema bonus minori,dove sottolinea l’obbligo di copertura assicurativa specifica anche per asseverare i bonus minori:

OGGETTO: Chiarimenti in tema di Superbonus 110% – riscontro
Gentile Ing. XXXXXXXXXXX,
in merito alla sua richiesta del 13 gennaio 2022, chiarisco, innanzitutto, che questo Ufficio fornisce assistenza fiscale di carattere generale sulla base della normativa vigente e dei documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria; di conseguenza, la risposta fornita non produce gli effetti dell’interpello di cui all’art. 11 della legge del 27 luglio 2000 n. 2121.

Ciò premesso, secondo quanto previsto dal novellato articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, in vigore dal 1° gennaio 2022, i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus e agli altri bonus edilizi elencati al comma 2 dello stesso articolo possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In base al comma 1-ter del medesimo articolo 121, ai fini di tale opzione, sono richiesti:
– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
– l’asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo le
disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n. 34
del 2020.

Sono escluse da tali adempimenti le opere già classificate come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (fatta eccezione per il “bonus facciate”).

Il Provvedimento n. 283847 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche apportate dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, prevede, al punto 2.2, che per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità. Inoltre, in base al medesimo punto, per tutti gli interventi in questione, quindi, anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus di cui all’articolo 121, il soggetto che rilascia tale visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1.

Verifica, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni e gli adempimenti necessari per usufruire del Superbonus segnalo che è disponibile un’area tematica dedicata sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate2, dove tra l’altro vengono periodicamente pubblicate le risposte alle istanze di interpello.
Distinti saluti

 

Cliccando qui potrai scaricare la lettera dell’Agenzia delle Entrate

 

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