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Gentile Ingegnere, come cambia velocemente il mondo…L’art. 1 del D.L. 157/2021  molto probabilmente non sarà convertito in legge e le norme contenute all’interno saranno introdotte nella Legge di bilancio 2022, già…

Il decreto Antifrode ha previsto la redazione di un’asseverazione sulla congruità dei costi sostenuti, da redigersi a cura di un professionista tecnico in tutti i casi in cui il contribuente intenda usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, per i bonus fiscali edilizi diversi dal Superbonus quindi Ecobonus ordinario, Sismabonus ordinario, Bonus ristrutturazioni e Bonus facciate.

Ad oggi 10/12/2021 non è stato chiarito se i professionisti che redigono tali asseverazioni debbano essere dotati di una polizza assicurativa specifica poiché nessuno dei punti a cui si fa riferimento, il comma 1-ter dell art. 121 del D.L. 34/2020 (comma introdotto ad opera della lettera b, art. 1 del D.L. 157/2021), l’articolo 119 comma 13-bis, l’art. 1 del D.L. 157/2021,  commi 13-bis e 13 art. 119 del D.L. 34/2020,  fanno riferimento all’obbligo di polizza assicurativa specifica, che per il Superbonus è disposto dal comma 14 art. 119 del D.L. 34/2020.

Da una interpretazione collettiva si capisce che non è necessaria la stipula di una polizza assicurativa specifica per il professionista tecnico che assevera la congruità delle spese per bonus diversi dal Superbonus 110%. Il professionista potrà pertanto utilizzare la normale polizza professionale posseduta per lo svolgimento della propria attività se ovviamente è di tipo All Risk e con nessuna esclusione per le asseverazioni. Consigliamo comunque, per i casi in cui è possibile attendere, aspettare eventuali chiarimenti da parte delle istituzioni.

Ad ogni modo, tutte le polizze emesse da Nexti sono di tipo All Risk e nessuna prevede tale esclusione. Invito però, chi ha sottoscritto polizza con Hcc Tokio Marine, a verificare che abbia indicato, in fase di compilazione del questionario, il fatturato per attività attinenti con la normativa in questione, come ad esempio Sismabonus o certificatore energetico (sempre se dovrete asseverare tali bonus), poichè potrebbe avere delle limitazioni, che è possibile integrare.

Attenzione però a non sottovalutare le responsabilità a cui andate incontro poichè l’Enea e l’AE potranno effettuare controlli fino a 8 anni dopo l’asseverazione stessa. E’ dunque fondamentale ragionare sulla copertura delle vostre attuali polizze professionali poichè mentre per le polizze asseveratore 110% viene, solitamente, inserita di default la garanzia postuma, per la quale se doveste ricevere una richiesta di risarcimento entro gli 8 anni sareste regolarmente assicurati, nel caso della polizza professionale non è cosi. Dovete dunque stare molto attenti a cambi di compagnia e condizioni e garantirvi sempre una copertura per tali asseverazioni svolte in precedenza.

Per questo motivo ci rendiamo disponibili sin da subito per qualsiasi eventuale chiarimento al riguardo. Clicca qui per metterti subito in contatto con noi.